Art. 5.
(Archivio centrale informatizzato dei visti di ingresso).

      1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito l'Archivio centrale informatizzato dei visti di ingresso (ACIVI). L'ACIVI raccoglie in forma telematica tutte le istanze per la concessione di visto di ingresso presentate alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane da cittadini e cittadine stranieri.
      2. Nell'ACIVI ciascuna istanza per la concessione di visto di ingresso è identificata da un codice numerico, di seguito denominato «codice ACIVI». A ogni codice ACIVI sono associati i dati anagrafici e gli estremi del passaporto del richiedente, la data di presentazione dell'istanza di visto di ingresso, l'indicazione della

 

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rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio o al rifiuto, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento adottato dall'amministrazione degli affari esteri.
      3. Ai fini del rilascio del visto di ingresso entro i limiti numerici definiti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7, fa fede l'ordine temporale di presentazione delle domande di visto.
      4. All'ACIVI accedono, per consultazione, gli uffici di polizia incaricati della sorveglianza dei valichi di frontiera e gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.
      5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53 definisce le modalità di funzionamento dell'ACIVI, nonché i relativi oneri finanziari a carico dell'amministrazione degli affari esteri.